Come non chiedere un lavoro nel 1888

Il più antico riferimento a Santeramo che ho trovato nell’archivio storico de La Gazzetta del Mezzogiorno risale al 1888 e si riferisce ad processo tra un santermano e il sindaco, riguardo una richiesta di lavoro sfociata in scontro verbale.

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Corriere-delle-Puglie

CRONACA GIUDIZIARIA
Udienza del 3 Maggio

Trib. Corr. – Presidente – il giudice Russomando

CAUSA

Giuseppe Andriola di Santeramo
Imputato di oltraggi e minacce fatte al sindaco del suo paese Dottor Giuseppe Simone.
Rappresenta la Parte Civile l’Avv. Comm. Balenzano; difensore Avv De Tullio.
Nell’interrogatorio l’imputato è negativo. Aggiunge che a Santeramo si muore di fame: perciò egli insieme ad altri si recò al Palazzo municipale per domandare lavoro, senza però uscire dai limiti di un’agitazione legale.
Il fatto è semplicissimo:
A Santeramo molti operai insieme all’Andriola un bel giorno si recarono dal palazzo comunale per esprimere le loro lagnanze che mancava il lavoro. Il sindaco ricevette i dimostranti.
L’Andriola espose le ragioni della legale dimostrazione, ma nel discorrere col sindaco dottor Simone, egli si spingeva a parole oltraggiose verso di lui e gridava: “Abbasso il sindaco! Abbasso l’amministrazione!“.
Il dottor Simone racconta i fatti ed aggiunge che l’Andriola assunse nella circostanza un contegno sprezzante e ribelle e che, per quetare i dimostranti, assicurò come moltissimi lavori pubblici erano per essere attuati.
I testimoni confermano la dichiarazione del dottor Simone, ed aggiungono altre circostanze più particolareggiate fra le altre che l’Andriola non per bisogno, ma per insinuazione altrui si fosse messo a capo della dimostrazione e avesse dato luogo a quell’agitazione.
I testimoni a discarico provano che nel giorno dell’avvenimento a Santeramo veramente mancava il lavoro, e che sin da due o tre mesi prima il sindaco sempre prometteva che si doveano cominciare i lavori, e che in quell’occasione l’Andriola parlò in tuono calmo e onesto.
Il sostenitore della Parte Civile Comm. Balenzano analizza i fatti riducendoli alla vera e precisa interpretazione: e spiega il vero significato da darsi alla dimostrazione. Desume dai detti dei testimoni che il contegno dell’Andriola era minaccioso. Giuridicamente afferma doversi trattare del reato di oltraggio e cita la sentenza recente del tribunale di Bari nella causa contro Cesare Noja. Domanda al Tribunale insieme alla condanna dell’imputato che con la sua sentenza insegni a Santeramo come il lavoro è in altra maniera che si chiede ed è in altra maniera che si rispettano le autorità.
Il P.M. domanda che il Tribunale a base dell’art. 258 c. p. condanni l’Andriola alla pena di 6 mesi di carcere.
Avv. De Tullio, difensore dell’imputato: dal contegno che assume in giudizio il funzionante da sindaco e dall’insieme dei fatti si ricava come il principio di autorità non basta solamente sentirlo, ma bisogna anche mostrarlo coi fatti. E passa alla critica dei fatti. Dice che l’avvenimento non può avere se non la forma ed il concetto di una protesta legale; gli art. 258 e 259 c. p. perciò non possono essere applicabili o si tratta di una puerilità; perchè l’onore e la rettitudine del sindaco non sono state giammai intaccati.
Al più nel caso di Santeramo sarà stata attaccata la capacità dell’amministratore: ma ciò non costituisce reato.
Conclude per l’assoluzione del suo difeso.
Il Tribunale condanna l’Andriola a 6 giorni di carcere, danni e spese.

tratto e adattato dal “Corriere delle Puglie” del 04/05/1888

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