Masseria Galietti e la sua eredità per Santeramo

Ci sono famiglie che hanno lasciato non solo un segno ma qualcosa di sostanzioso per Santeramo: una eredità. Forse non vi dirà molto il cognome Sangirardi, ma vi sarà forse più familiare il cognome Galietti.

A nord di Santeramo, in direzione Acquaviva, si trova la Masseria Galietti, edificata nel 1767, circondata da un bosco che la rende un’oasi verde, un’ampia pineta di circa 20 ettari racchiusa da un grande muraglione.

La masseria si eleva su tre livelli, mentre i locali annessi sono addossati ai muraglione dove è ubicato l’ingresso di una Chiesetta rurale dedicata a S. Raffaele.

L’intera residenza rappresenta uno splendido esempio di masseria fortificata in un epoca in cui la Borghesia settecentesca riscopre la terra e l’utilità della rendita fondiaria, come è possibile notare dalle alte cinte murarie, testimonianza della bravura dei “paretari”, esperti nel costruire muretti a secco. Inoltre la residenza comprende una casa padronale con piano terra e scalinata esterna a rampe che consente di accedere al primo piano. Termina con un terrazzino e torre di avvistamento dalla quale si possono intravedere gli abitati di Noci, Putignano, Gioia e Santeramo; il tutto immerso in 20 ettari di pineta e di macchia mediterranea. Inoltre la chiesetta rappresenta uno splendido esempio di facciata in stile barocco.
Sulla facciata era presente uno stemma su cui era raffigurato lo stemma della famiglia Galietti ed era incisa la data del 1767, anno di costruzione dell’intera costruzione (lo stemma non è purtroppo più presente; al suo posto esiste soltanto una documentazione fotografica)
“.

Masseria Galietti, Foto Silletti. Ringrazio Raffaele Bongallino per l’immagine.

La proprietà della Masseria Galietti è passata di mano in mano, almeno fino ad inizio novecento, quando in maniera inattesa l’ultima proprietaria, la vedova Angela Galietti, decise di lasciare in beneficenza gran parte dei suoi possedimenti.

Un altro parente fu amaramente sorpreso di questa decisione. Ci furono una serie di processi che terminarono a giudizio della Corte di Appello di Trani. Di seguito la pubblicazione completa dell’atto finale della contestazione di Domenico Galietti contro la cognata Angela Sangirardi. Ho acquistato il fascicolo pubblicato da Laterza tramite la piattaforma eBay riguardante la difesa della Congregazione della carità di Santeramo sostenuta da Emanuele Pettinicchio e il “giovane” Nicola Netti.

-
Corte di Appello di Trani
2.a Sezione

Per
la Congregazione di Carità di Santeramo
appellata
contro
il Sig. Domenico Galietti
appellante

FATTO.

La defunta signora Angela Sangirardi vedova Galietti di Santeramo, col suo testamento olografo del 1.° dicembre 1899 (fol. 28 prod. contraria) così dispose:

Col presente atto di mia ultima volontà, sana di mente e di corpo, passo a disporre dei miei averi nel modo seguente. Assecondando i pii desideri dei miei dilettissimi figli Federico, Giovanna e Raffaella, così prematuramente rapiti al mio immenso affetto e realizzando i loro comuni voti, dispongo che tutti i miei beni vadano invertiti in opere di beneficenza a pro’ di questo paese, che ne ha tanto bisogno. Chiamo perciò a succedermi nell’eredita la locale Congregazione di Carità, restando però l’usufrutto legato al mio genero Giuseppe Simone in vita sua durante e facendo questi proprii quei pochi mobili e mobilia che si potessero trovare di mia pertinenza. Lego alle due mie nipoti Raffaella e Rosa Sangirardi di Domenico a grata memoria del loro affetto lire mille per ciascuna. Nomino esecutore testamentario mio genero Giuseppe Simone.
l miei funerali desidero che siano modesti ed in tutto simili a quelli della sventurata e martire mia figlia Giovannina, perchè resti il meno possibile defraudato il patrimonio che ho destinato ai poveri. Santeramo, 1.° dicembre 1899. ANGELA SANGIRARDI

Quando la pietosa e buona signora scrisse la sua ultima volontà non ne fece un mistero, ed il cognato signor Domenico Galietti, il quale è avanzato negli anni e senza discendenti o ascendenti, anzichè compiacersi dell’atto di beneficenza che compiva la cognata, ne restò indispettito e non tardò ad appalesare il suo sdegno, perchè con citazione del 19 giugno 1900 (prodotta in atti dall’avversa parte) convenne in giudizio la signora Sangirardi per il pagamento di lire 5100.50, che assumeva essergli dovute per grazioso prestito di L. 1000 e per L. 4100.50, crediti che asseriva vantare in virtù della scritta 20 giugno 1870, istrumento 4 luglio 1870 e sentenza della Pretura di Santeramo del 7 settembre detto anno. Questa citazione, che il Galietti non poteva in verun modo sostenere, non fu portata a discussione, e quando la signora Sangirardi a 3 febbraio 1901 si spense, il Galietti ideò un’istanza ingiusta per togliere ai poveri di Santeramo quel patrimonio che beneficamente era stato loro lasciato dall’estinta. Egli infatti con citazione del 19 luglio 1901 convenne innanzi al Tribunale di Bari la Congregazione di Carità, in persona del suo Presidente, quale erede proprietaria, ed il cav. Giuseppe Simone, quale erede usufruttuario dei beni abbandonati dalla defunta Sangirardi, domandando che si dichiarasse di sua spettanza la metà della casa palazziata e la metà di un fondo, che si condannassero al pagamento di lire 4178.23 per metà di spese di riparazioni alla casa, che diceva comune, nonchè al pagamento di lire 10197.15, che diceva il Galietti essere a lui dovute per altri crediti, e domandava infine la metà dei mobili ed effetti mobiliari sotto qualunque denominazione, che si fossero trovati in casa alla morte della Sangirardi.
A documentare questa inconsulta istanza, che era perfino contradetta dalla citazione del 19 giugno 1900, il Galietti produsse in atti una scritta privata che portava come firma Angela Sangirardi, produsse alcuni certificati relativi alle denunzie di successioni e diverse fatture per spese di riparazioni, che il Galietti aveva fatte a sè intestare da voluti costruttori e fornisori. Ma quando la Congregazione di Carità impugnò formalmente, come apocrifa, la scritta privata 24 agosto 1877, quando eccepì che le fatture foggiate ad uso del signor Domenico Galietti, non potevano formar titolo contro la Congregazione, quando rilevò che gli atti del 1870 non contenevano alcuna obbligazione, il Galietti con postilla alla comparsa, vistosi scoverto, chiese di mettersi da parte la scritta privata impugnata, non insistè più sugli altri voluti documenti ed assumendo che essi potevano costituire un principio di prova scritta e che si era trovato nell’impossibilita morale di procurarsi un documento scritto, chiese provare con testimoni:

  1. a) che gli acquisti della casa e del fondo erano stati fatti per metà con denaro sborsato dall’attore;
    b) che egli aveva erogato lire 8356.47 per i restauri a detta casa;
    c) che era creditore di lire 10187 per la sentenza della Pretura 7 settembre 1870 ed atti De Marco 20 giugno e 4 luglio detto anno;
    d) che con la stessa prova orale fosse disposta la completa specificazione e dimostrazione della proprietà dei domandati mobili.

La Congregazione eccepì la manifesta inammissibilità di tale prova testimoniale ed il Tribunale, con sentenza 14-17 maggio 1902, così ragionò e dispose:

SENTENZA IMPUGNATA.

In diritto.

Che basta tenere presente la entità delle suddette richieste libellate dallo attore Galietti, il contenuto e la specie degli atti che egli ha stimato esibire a documentazione di sue domande e le deduzioni conclusive cui finalmente nel giudizio riesce, per rilevare la manifesta insussistenza, o meglio la palmare iattanza della promossa azione.
Di vero: chiedere che lo si dichiari proprietario della metà di un caseggiato e di un predio rustico (importanti il complesso valore di lire 11309.90) o che lo si dica spettatario almeno della metà di tale valuta; domandare che lo si riconosca in credito contro gli attuali convenuti per l’ammontare di lire 8356.47 di asserte spese in riatti, che assume fatti pel suddetto caseggiato nel 1877; pretendere che lo si dica tuttavia creditore della imponente somma di lire 10197.15, che assevera vantare ancora contro la eredità del suo germano Francesco-Gennaro (deceduto nel 1871) in derivanza da atti rogati nel 1870 ed oggi solo richiesta contro essi convenuti, che vengono quali eredi testamentari della defunta Angela Sangirardi, vedova di esso preceduto Francesco-Gennaro. E farsi lecito di venire tutto ciò invocando alla stregua di una scritta privata (20 giugno 1870) e rogito De Marco (4 luglio stesso anno) che contengono una semplice mutua ripartizione di rendite tra essi suddetti germani Francesco-Gennaro e Domenico Galietti; di una pretoriale sentenza (7 settembre 1870) che riguarda solo uno scioglimento di sequestro, accennando così di straforo a somma erogata dal Galietti Domenico pel Francesco-Gennaro e quando di ciò non si quistionava; di talune denuncie per successioni avvenute in famiglia Galietti Sangirardi, mentre è ormai pacifico che tali atti, d’indole unicamente fiscale, non implicano documentazione giuridica di altrui diritti validamente esperibili. Esibire, per giunta, una pretesa privata dichiarazione attribuita alla Sangirardi Angela e alludente alla complessiva oggettività della odierna istanza di esso Galietti Domenico, quale dichiarazione (che vuolsi rilasciata in agosto 1877 e registrata solo nel 1901) la si è subito posta da banda alla energica impugnativa fattasene dai convenuti. Presentare una  voluta scrittura privata di cottimo in lavori muratorii ed una pleade di note d’opere eseguite, senza un qualsiasi accenno a determinata località per cui quel cottimo e quelle opere si sarebbero fatti e quando tali atti si scorgono tutti registrati nel suddetto anno 1901, posteriormente alla morte della suddetta Sangirardi; il che fa legittimamente argomentare ad una postuma creazione architettata nel dispetto di vedersi pretermesso nel costei testamento.
Richiedere, come ultima, ancora di salvezza. di essere almeno abilitato a sorreggere le libellate istanze con prove testimoniali, quando vi ostano non solo gli eloquenti ed espliciti titoli di acquisto fatti esclusivamente dalla Sangirardi pei varii membri del suddetto caseggiato e rustico predio negli anni 1872, 1876, 1878 e 1885 (dallo stesso attore esibiti) e vi osta benanche la legge, per la entità dei singoli valori e del complesso loro ammontare, che sono in contestazione (art. 1341 e seg. codice civile).
E lo stesso va rilevato circa la strana richiesta per i mobili, che mentre si alludono nella più lata significazione di legge per tale vocabolo giuridico, niuna designazione indicativa se ne venne mai facendo, il che implica criterio di domanda indeterminata, astratta, epperò giuridicamente non valutabile dal Magistrato adito.
Che stando quando sopra, riesce evidente come la istanza complessa libellata da esso attore deve senz’altro andare rigettata; e ciò suonando sua soccumbenza in lite implica la condanna di lui nelle spese verso i convenuti (art. 370 proc. Civ.);”

PER TALI MOTIVI:

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti e pronunziando sull’atto citatorio 19 luglio 1901 spiegato dal Domenico Galietti, senza soffermarsi alle contrarie deduzioni, rigetta ogni domanda contenuta nel cennato atto di citazione e condanna esso attore Galietti nelle spese giudiziali a favore dei convenuti Congregazione di Carità (come in atti rappresentata) e cav. Giuseppe Simone”.

Avverso questa sentenza, il signor Domenico Galietti, con atto del 16 agosto 1902, produceva appello per tutti i motivi dedotti in prima istanza, modificando solo la richiesta fatta con la citazione innanzi al Tribunale per quanto riguarda la casa ed il fondo rustico, per i quali, non insistendo più sulla dichiarazione di spettanza, domandava la metà del prezzo di acquisto.
Però con la comparsa conclusionale innanzi questa Ecc.ma Corte, il Galietti, dimenticando le richieste fatte in prima istanza, le articolazioni di prova proposte in quella sede e lo stesso atto di appello, cerca mutare del tutto la fisonomia del giudizio, nella speranza di vedere ammessa sotto altra forma la prova testimoniale.
Egli infatti limita le sue conclusioni in questi precisi termini:

Prima di ogni altro provvedimento, abilitare il signor Domenico Galietti a provare con testimoni i seguenti fatti:

1.° Che fra lui e il fratello Francesco e dopo la morte di questi la cognata, fuvvi assoluta comunione di beni e d’interessi.
2.° Il signor Domenico Galietti curò l’amministrazione dei beni comuni e spese tutto quello che occorreva pei bisogni della famiglia, per la vita e per la educazione della cognata e dei nipoti.
3.° Che la famiglia altri cespiti non aveva oltre quelli comuni e quelli che procurava l’attività di Domenico Galietti, il quale tutto spendeva nella famiglia e per la famiglia del fratello.
4.° Che dopo la morte di Francesco Galietti, Domenico provvide alle spese di lutto per la cognata e per i nipoti e quindi alle spese per la educazione dei medesimi, mantenendo il nipote all’università sin quando laureossi in medicina.
5.° Che non volendo la signora Sangirardi più abitare oltre la casa ereditaria di famiglia Galietti, volle venderla e furono acquistate diverse case, che poi, modificate e rifatte, costituivano la nuova casa abitata dalla famiglia.
6.° Che occorrendo alla detta casa modificazioni, opere di muratori, e falegnami, di pittori e di fabbricatori, il signor Domenico Galietti provvide a tutto, pagando gli operai ed i fornisori.
7.° Che del pari essendo occorse riparazioni alle casine comuni, il signor Domenico Gralietti provvide ugualmente;
8.° Che alla morte di ciascuno dei nipoti, provvide il signor Domenico Galietti ai funerali, al lutto ed a tutte le altre spese occorrenti per i luttuosi avvenimenti.

Dichiarare che dei mobili di casa al signor Galietti Domenico appartiene la metà e subordinatamente abilitare il signor Domenico Galietti a provare anche con testimoni che, stando in comunione col fratello, entrambi portarono in casa i mobili che ritirarono dalla casa paterna, giusta l’inventario del 1853; che tutti gli altri mobili successivamente acquistati pei bisogni della famiglia furono acquistati in comune e dalle rendite comuni.
Salvo ad aggiungere altri fatti
”.

È in questo stato che si presenta la causa per essere decisa dalla Ecc.ma Corte.

OSSERVAZIONI.

Il principio fondamentale del doppio grado di giurisdizione, che regola il giudizio di appello, impone che in questo secondo esame della causa già stata discussa innanzi ai primi giudici, se possono proporsi nuove eccezioni e nuove prove, non è lecito però fare nuove domande, le quali, se proposte, devono essere rigettate, anche di ufficio (art. 490 proc. civ.).
All’uopo devesi aver riguardo al contratto giudiziale stretto fra le parti con la citazione e con le comparse conclusionali di prima istanza e confrontarlo con quanto si vien deducendo in grado di appello.
Ora quale è il contratto giudiziale stretto tra il signor Domenico Galietti e la Congregazione di Carità di Santeramo? Il Galietti chiedeva che si dichiarasse di sua proprietà la metà della casa e la metà di un fondo rustico o quanto meno gli si attribuisse la meta del valore di detti stabili, adducendo che all’atto della vendita aveva egli sborsata la metà del prezzo. Chiedeva il pagamento di lire 8356.47, suo voluto credito per riparazioni alla casa che diceva comune e di altre lire 10197.15, che diceva essere a lui dovute in virtù dell’atto De Marco e della sentenza della pretura di Santeramo del 1870 e per spese funerarie e di ultima malattia dei nipoti, assumendo che tuttociò era provato da atti scritti. Quando però questi atti scritti furono impugnati, l’uno perchè apocrifo e gli altri perchè non contenenti alcuna obbligazione, il Galietti con la comparsa innanzi al Tribunale del 22 aprile 1902 (fol. 25 w 26) articolò capi di prova orale tutti in conformità di quello che aveva domandato con la citazione e tutti miranti ad addimostrare con testimoni le diversi obbligazioni della Sangirardi a favore di esso Galietti. Questa prova non consentita dalla legge, fu dichiarata inammessibile e in domanda fu per intero rigettata. Il Galietti produsse appello con atto del 16 agosto stesso anno 1902 (fol. 35 a 36) e con quel gravame domandava alla Corte che nelle veci dei primi giudici avesse ammesso la prova per testimoni sulle stesse articolazioni fatte in prima istanza.
Così si è stretto il contratto giudiziale, e perciò a noi sembra che non è lecito mutar di pianta la domanda, come fa l’avversa parte con la comparsa conclusionale in grado di appello, passando dal concreto all’astratto, e cercando con una prova indeterminata di istituire una nuova azione, non proposta per giunta nemmeno con l’atto di appello, ma con la comparsa, quale sarebbe un’azione per rendiconto di amministrazione di beni comuni.
Per fermo il Galietti, dimenticando tutto il procedimento di prima istanza e l’atto di appello, cosa in sostanza vuole dimostrare con i testimoni?

a) che col fratello Francesco, con i suoi figli e con la cognata fuvvi assoluta communione di beni ed interessi;
b) che il signor Domenico Galietti portò l’amministrazione dei beni comuni e spese tutto quel che occorreva anche per l’educazione dei nipoti;
c) che la famiglia non aveva altri cespiti che quelli comuni e quelli che procurava l’attività del Domenico Galietti, il quale tutto spendeva in famiglia;
d) che alla morte del fratello provvide alle spese di lutto ed all’educazione dei nipoti, mantenendone uno fuori finchè si laureò in medicina;
e) che fu venduta la casa ereditaria e ne fu comprata altra;
f) che a questa casa furono fatte le modifiche a spese del Domenico Galietti;
g) che esso Domenico Galietti provvide alle riparazioni della casina comune;
h) infine che la metà dei mobili di casa è di sua pertinenza.

Ora con questa prova astratta ed indeterminata, che più non precisa cifre e non precisa obbligazioni, il Galietti vorrebbe dimostrare che ha amministrato la cosa comune e che ha sopportati esiti superanti introiti. È evidente quindi che in appello, con la sola comparsa conclusionale, si cerca di mutare la causa petendi, cioè il titolo dell’azione dedotta in giudizio.
A noi sembra quindi che basta questa sola osservazione per far dichiarare inammissibile la prova, ed essendo questa l’unica richiesta fatta con la comparsa, l’appello deve essere rigettato e confermata la sentenza dei primi giudici.
Ciò nonpertanto, per debito di difesa, discutiamo la comparsa dell’avversa parte per addimostrare la illegalità e la inopportunità della prova domandata.
Per fermo, a che gioverebbe il provare che il signor Domenico Galietti amministrò i beni comuni, che fu egli che provvide al lutto nelle disgrazie di famiglia. che educò i nipoti e che in questo sistema di vita comune spese la parte della rendita che toccava al fratello e per esso ai suoi figli ed anche la parte sua? ll Domenico Galietti affermò nella comparsa in prima istanza che egli per i suoi nipoti aveva affetto da padre, che li aveva destinati a suoi successori e se così egli stesso dice, non vi è chi non vegga come, se pur fossero vere tutte quelle spese, esse costituirebbero delle liberalità fatte in vita ai nipoti, certo non ripetibili oggi dall’opera pia, succeduta alla signora Sangirardi. Quindi la prova di questi fatti indeterminati e vaghi, senza designazione di cifre e senza titoli di obblighi, non può valere a far decidere la causa nel senso proposto dall’attore, il quale col pretesto di avere speso più di quello che ha introitato, vorrebbe sottrarre dal patrimonio della Sangirardi una tale ingente somma, da distruggere del tutto il modesto patrimonio da costei lasciato a benefizio dei poveri di Santeramo.
Il Galietti per avvalorare la spesa superante introito comincia dall’affermare molte cose inesatte. Dice per esempio che egli solo rappresentava tutto in casa, quando è notorio che il defunto signor Francesco Gennaro Galietti era un avvocato intelligente ed operoso, che ritraeva lucri dalla sua professione e quindi, finchè questi fu in vita, la famiglia fu retta da costui, che fu sempre la guida e la protezione del fratello minore Domenico Galietti. È pure notorio che nella famiglia Galietti entrò il dottor cav. Giuseppe Simone, quando sposò la signorina Giovanna Galietti ed il Simone è persona facoltosa e certo dovè egli provvedere, se non altro, a tutto quello che occorreva per la propria moglie. Dice il Galietti che egli rappresenta la maggior parte del patrimonio perché gli 11/18 toccano a lui, mentre ciò è inesatto, perché se alla signora Sangirardi competevano 7/18 gli altri 2/18 appartengono al signor Simone quale erede della moglie, morta senza discendenti. Dice che tutte e spese di famiglia come l’educazione dei figli del Francesco Gennaro Galietti erano completamente a peso dei cespiti comuni, perché la famiglia non possedeva altri beni. Ma anche in ciò il Domenico Galietti non dice cosa esatta, perché nella famiglia Galietti, la Sangirardi all’atto del suo matrimonio portò in contante lire 17276.25, che versò nelle mani del marito, lire 4250 doti ricevute dalla madre ed incassate anche da suo marito; fu la Sangirardi che pagò un debito di famiglia al signor Michele Disanto, per cui restò creditrice del marito di altre lire 2125; fu la stessa Sangirardi, che pagò per conto del marito al Municipio di Santeramo lire 7860.87. (V. estratto di denunzia di successione a fol. 42 produzione).
Ed il Galietti dimentica anche, che morta la signora Raffaella Mola. madre della Sangirardi, quest’ultima ebbe la sua eredità anche in contante, e pure questa somma fu spesa nella famiglia.
Se tutto ciò risulta da atti non oppugnabili, è strano il voler sostenere che ogni spesa in famiglia si faceva con danaro del Domenico Galietti.
È vero che i germani Francesco-Gennaro e Domenico Galietti non divisero mai i beni comuni, ma non è men vero che le rendite di essi si riscuotevano da ciascuno della propria parte e che quando uno dei fratelli era costretto a pagare dalle rendite per l’altro si stipulavano le opportune cautele, perchè ognuno avesse il suo. Che fosse così ci porge la prova scritta lo stesso Domenico Galietti, perché quando nel 1870 il Municipio di Santeramo sequestrò alcune rendite, il Domenico Galietti pagò, ma il fratello Francesco Gennaro nello sciogliersi il pignoramento volle che i fittuarii versassero al Domenico le somme pignorate, come risulta dalla sentenza del 7 settembre 1870 prodotta dall’avversa parte. E con la scritta privata del 20 giugno 1870 anche prodotta dall’avversa parte, volendo il Francesco Gennaro contrarre un mutuo con delegazione di affitti, i due fratelli si ripartirono le rendite dei fondi comuni, specificandosi che siccome il Domenico veniva a prendere una quota in meno, questa differenza, dietro conteggio, l’avrebbe ritenuta dopo cessata la delegazione, sempre con rendite e frutti, e mai con la proprietà, (fol. 10 bis, prod. contraria).
E quando in effetti si stipulò la delegazione degli affitti al signor Domenico Sava, cugino di essi Galietti. con l’atto per notar De Marco 4 luglio 1870, (ivi fol. 9) il Domenico Galietti intervenne e seppe ben guardare il suo interesse, perchè dichiarò che non si portava veruna innovazione alla scritta privata del 20 giugno, la quale restava ferma nei rapporti dei due fratelli. Tutto ciò addimostra chiaro che esula del tutto la nuova trovata di comunione di beni e d’interessi, perchè da atti risulta che ognuno prendeva il suo sui beni indivisi e che gli interessi di un fratello non si confondevano con quelli dell’altro.
Dice l’appellante che ora continua anche questa comunione di rendite; ma ciò non interessa punto l’Opera Pia, perchè gli attuali rapporti sui frutti dei beni indivisi sono tra il Domenico Galietti ed il cav. Simone, essendo costui l’usufruttuario, giusta il testamento.
Il voler poi provare che fu venduta la casa ereditaria di famiglia e ne fu comprata un’altra è cosa del tutto frustranea, tostochè l’avversa parte produsse in atti l’estratto dell’istrumento di vendita della casa, da cui risulta che la casa comune fu venduta ed ognuno incassò la propria quota di prezzo; e gli estratti degli istrumenti di compra della nuova casa e del fondo rustico in contesa, dai quali risulta che quegli acquisti furono fatti e pagati esclusivamente dalla signora Sangirardi. Ora mettendo da parte che è assolutamente inammissibile ogni prova contro o in aggiunta di atti scritti, osserviamo che se fosse stato vero che il Domenico Galietti aveva fornito del danaro alla Sangirardi per fare quegli acquisti, certo si sarebbe costituito nei relativi istrumenti o per lo meno si sarebbe munito di altre cautele, così come faceva tutte le volte che un qualche interesse vi era da assodare in suo rapporto.
Nè sono meno inammessibili gli altri capi di prova circa le modifiche alla casa comprata dalla signora Sangirardi, che il signor Galietti dice di aver fatte con sua moneta, perchè, pur prescindendo dalla presunzione stabilita dall’art. 448 cod. civ. bisogna tener presente che la somma che domanda il Galietti per queste volute rifazioni ed aggiunzioni ascende alla rilevante cifra di lire 8356.47. Ed è con questo mezzo che il signor Galietti vorrebbe prendersi l’intero valore della casa, perchè questa nei diversi acquisti fu pagata dalla Sangirardi lire 10399.90, dalle quali dedotte lire 2550 rimaste a pagare giusta l’istrumento del 27 gennaio 1876. restano lire 7849.90 che non arrivano nemmeno alla somma che pretende il Galietti.
Circa poi la dichiarazione di proprietà. dei mobili di casa e la prova, che in linea subordinata si chiede della proprietà di detti mobili, dei quali mai si è presentato un elenco per determinare la cosa, la Congregazione di Carità è del tutto estranea a questo capo di domanda, perchè col testamento della Sangirardi i pochi mobili a lei appartenenti furono legati al dottor Simone, e se vi erano mobili del Domenico o mobili comuni è cosa che il Galietti deve vedersela col Simone e non con l’Opera Pia. E solo per addimostrare come l’appellante vuol giuocare sempre di equivoci, affermiamo che quando la Sangirardi disse i pochi mobili di mia pertinenza, non è già che volle dire che gli altri erano del cognato, che non ne aveva, ma alludeva a quelli del cav. Simone, il quale, come è notorio, avendo sposato la figlia della Sangirardi e del fu Francesco Gennaro Galietti, portò le modifiche alla casa e la corredò di nuovi mobili, giusta quanto il Simone dedusse nel giudizio di prima istanza.

Il nostro avversario nel ragionamento della comparsa conclusionale innanzi la Corte, pur articolando capi di prova indeterminati e senza cifre, per non mettere in luce la evidente inammessibilità cerca di dimostrare che vi sono dei principii di prova scritta, che rendono verosimili i fatti allegati e quindi provabili con testimoni. Noi invece esaminiamo uno per uno i voluti titoli, ai quali ricorre l’avversa parte e dimostriamo che nessuno di essi contiene il voluto principio di pruova scritta. La foggiata dichiarazione del 24 agosto 1877, sulla quale il Galietti non fiata più, va messa da parte per essere stata impugnata energicamente, come disse il Tribunale, dall’Opera Pia. La sentenza della Pretura del 7 settembre 1870, l’istrumento De Marco del 4 luglio e la scritta privata del 20 giugno anno medesimo, lungi dall’essere documenti a favore del Domenico, stanno contro di lui, perchè, come innanzi rilevammo, addimostrano di non esservi stata comunione d’interesse tra i fratelli. Di quegli atti il primo contiene una delegazione di rendite, e se il Galietti non si avvalse di quella delegazione non può dopo più che 30 anni ricorrere ai successori della Sangirardi, quando egli in tempo debito doveva ricorrere contro i fittuarii debitori. Ed il Domenico Galietti certamente incassò la somma delegata, perchè egli stesso afferma che amministrava i beni comuni. La scritta privata poi 20 giugno 1870 e l’istrumento De Marco 4 luglio detto anno altro non contengono, come pure abbiamo innanzi rilevato, che una ripartizione di rendite tra i due fratelli con la soggiunta che qualora, dopo cessata la delegazione che con quegli atti si faceva di alcune rendite a favore del signor Domenico Sava, fosse risultato il Domenico Galietti creditore di rendite del fratello Francesco, la differenza doveva prelevarla dalle rendite successive e non mai dalla proprietà. Sicchè se per il decorso di sì lungo tempo il signor Domenico mai affacciò pretesa alcuna per dette rendite, se egli soltanto dopo che la Sangirardi aveva fatto il testamento, si spinse a citare costei mettendo a base della sua domanda i sopra citati atti, se quella citazione non portò a discussione perchè ben sapeva che la signora Sangirardi l’avrebbe strenuamente combattuta, ben possiamo ripetere quello che disse la sentenza appellata, che il Gabetti fu mosso ad agire dal dispetto di vedersi pretermesso nel testamento della Sangirardi.
Ma l’avversa parte vuol trovare un principio di pruova scritta per le rendite di che nei sopracennati atti, nelle denunzie di successioni, a cominciare da quella del Francesco Gennaro Galietti ed a terminare a quella della signora Sangirardi. Su questo argomento, pur restando fermo quello che disse il Tribunale nella sentenza appellata, noi aggiungiamo che quelle denunzie, nelle quali certamente il Domenico Galietti pose la sua opera e la sua mano, non forniscono gli elementi di principio di pruova che vuol ritrarre da esse la controparte, ed invece tutte contribuiscono a smentire la intera domanda dell’appellante. In effetti se fosse stato vero che all’epoca della morte del Francesco-Gennaro il Domenico vantasse dei crediti, certo li avrebbe elencati: noi invece troviamo che in quella denunzia fu segnato come credito soltanto quello di lire 1260, che si voleva far sussistere a base della sentenza della Pretura del 7 settembre 1870 e troviamo di contro che la signora Sangirardi nel rilasciare la dichiarazione di sussistenza del passivo ereditario non portò fra i debiti sussistenti nemmeno quello delle lire 1260 (fol. 37 e 38 della prod.). E dalle denunzie del Federico e della Giovanna Galietti risulta che i voluti crediti del Domenico Galietti a base degli atti sopra ricordati furono esclusi dal passivo, ritenendosi che quegli atti non racchiudevano alcuna ragione di credito del Domenico Galietti.
Infine si vuol trarre argomento dalla denunzia di successione della signora Angela Sangirardi, per avere il presidente della Congregazione di Carità comprese nel passivo di quella denunzia le lire 1260, come credito del Galietti, citando la sentenza della Pretura di Santeramo 7 settembre 1870. Ma anche quella denunzia anzichè giovare nuoce ai fini del Galietti, perchè qualunque dichiarazione del Presidente certo non poteva vincolare l’Opera Pia, perchè per obbligare questa occorreva formale deliberazione approvata dall’autorità tutoria nei modi di legge. Quindi quella dichiarazione, che non sappiamo perchè fatta mentre non nuoce, giova, tostochè si pone mente che il Domenico Galietti, il quale dovè rilasciare la dichiarazione di sussistenza del voluto suo credito, se realmente fosse stato creditore di altre somme, lo avrebbe detto e lo avrebbe rilevato.
Ma quello che e più speciale per siffatte pretese del Domenico è che l’avversa parte con la comparsa conclusionale pretende che avremmo dovuto noi provare che il Domenico Galletti riscosse le rendite ripartite e delegate. Ma se vi fu ripartizione di rendite, se vi fu delegazione di cespiti, se fu stabilito da chi e come il signor Domenico doveva fare l’incasso di quella parte di rendite che a lui toccava, venire a sostenere dopo trent’anni che l’incasso non ha avuto luogo, è assolutamente inverosimile, circostanza questa che appalesa maggiormente l’inapplicabilità dell’eccezione prevista dall’art. 1347 capoverso cod. civ. il quale vuole che lo scritto, proveniente da colui contro cui si propone la domanda, renda verosimile il fatto allegato, per potersi qualificare come principio di prova scritta.
L’inumana ed inconsulta pretesa per le spese funerarie, di elemosina e di lutto, che il Domenico Galietti vuol ripetere oggi dai poveri di Santeramo, non trova del pari veruna giustifica. Se veri questi atti pietosi compiuti dallo zio in favore dei nipoti estinti, ogni pregio va perduto quando i Domenico li eleva a sue ragioni creditorie. Questi suoi voluti crediti non risultano per altro da verun documento e non si può fare assurgere a principio di pruova scritta, come vuole l’avversa parte, la indicazione, contenuta nelle denunzie di successioni, del Domenico Galietti come persona incaricata di fare le spese funerarie, giacchè è ovvio che dovendosi per la legge sul registro designare un individuo come colui che ha portato la contabilità delle spese funerarie e di ultima infermità deducibili dalla tassa, figurò come incaricato il Domenico Galietti solo per ottemperare a questa formalità e non per creare un titolo di credito, perché se così fosse stato, il Ricevitore avrebbe dovuto tassare quelle somme con la tassa di obbligo degli eredi a favore del Domenico Galietti.
Il signor Galietti, per dare una parvenza di credibilità all’altro capo della sua domanda circa le volute addizioni e restauri alla casa della signora Angela Sangirardi, presenta una quantità di note, che dice di essere state a lui rilasciate da costruttori e fornitori all’epoca dei relativi lavori. Queste note, come osservò il Tribunale, sono tutte registrate dopo la morte della signora Sangirardi.
Esse furono foggiate non nelle epoche in cui appariscono essere datate, ma in epoca molto posteriore, e ce ne porge sicuro argomento la circostanza di vedere apposte a diverse di quelle note (V. prod. Contraria fol. 39, 40 e reg.) marche di quietanza, sulle quali è scritta la firma del fornitore, portanti l’effigie di Umberto I, marche che entrarono in vigore soltanto dal 1° gennaio 1883, mentre all’epoca in cui sono datate parecchie delle fatture non esistevano quelle marche, ma le altre con l’effigie di Vittorio Emanuele.
E basta aver scoverto quest’anacronismo per togliere ogni parvenza di credibilità a quelle volute spese. Del resto queste note non specificano nè a quale casa, nè a quale località le riparazioni furono eseguite e dopo tutto non possono essere principio di prova scritta, come vorrebbe il nostro avversario, perchè esse non promanano dalla Sangirardi o dalla Congregazione di Carità e di questi documenti il Galietti poteva farne foggiare quanti ne voleva, senza che perciò avessero alcuna efficacia, perché a niuno è dato formarsi la prova con le proprie mani.
Il voler ritenere che la dichiarazione di un terzo possa sostituire la prova scritta o il principio di prova scritta per obbligare alcuno al pagamento di somme o per rendere ammissibile la prova orale equivarrebbe a sconvolgere tutto l’ordine giuridico delle prove.
Ma ciò che ostacola e discredita del tutto le odierne richieste del signor Domenico Galietti è la citazione del 19 giugno 1900, notificata alla signora Angela Sangirardi ed esibita dal Galietti nella sua produzione.
Questa citazione dimostra che non sussisteva lo amore incommensurabile del Domenico verso la famiglia, perchè quando, pur convivendo insieme si arriva a domande giudiziarie, bene è a supporre che i buoni rapporti siano stati già infranti. E se il Domenico Galietti, con la citazione del 1900, rievocava gli atti passati fra lui ed il fratello trent’anni prima, cioè nel 1870, se si faceva a chiedere dalla cognata lire mille graziosamente prestate, se vero fosse stato che esso Domenico vantava somme per restauri, per spese funerarie e per denaro sborsato nell’acquisto delle case e del fondo, certo egli avrebbe anche compreso tali pretese in quella citazione, anzi era doveroso per lui comprendere ogni domanda non giustificata da titolo in un medesimo giudizio, come prescrive l’art. 1346 cod. civ.
La citazione del 1900 non fu portata a discussione. Con l’istanza del 19 luglio 1901 il Galietti non chiede più le lire mille graziosamente prestate. Tutto ciò ci dà dritto a ritenere che in quell’epoca il Domenico Galietti dovè convincersi della insussistenza della sua domanda e quindi abbandonarla.
Tutto adunque concorre per dimostrare l’inammessibilità di una prova orale, per giunta frustranea ed inopportuna.

Si ha quindi fiducia che l’Ecc.ma Corte, confermando la sentenza di prima istanza, renderà giustizia ai poveri di Santeramo, i quali a mezzo dell’Istituto che legittimamente li rappresenta, altro non chiedono che sia rispettata la volontà della defunta signora Angela Sangirardi, che volle benificarli, seguendo i voti degli estinti suoi figli, come ebbe a dichiarare nel suo testamento.

Trani, giugno 1903.

Avv. EMANUELE PETTINICCHIO
> NICOLA NETTI.

tratto e adattato da La Congregazione di Carità di Santeramo appellata contro il Sig. Domenico Galietti appellante, Avv. Emanuele Pettinicchio, Nicola Netti, Stab. Tip. Gius. Laterza & Figli, Bari, maggio 1903

Domenico Galietti e Francesco Gennaro Galietti erano fratelli, figli di Federico Galietti.
Federico Gennaro Galietti era un avvocato. Sposò Angela Sangiradi che nacque intorno al 1829 a Foggia. Ebbero diversi figli, tra cui Federico Giuseppe Raffaele, Giovanna e Raffaella Maria Vittoria, che purtroppo non rimasero a lungo in vita. Ho rastrellato i registri di nascita di Santeramo tra il 1850 e il 1851 trovando tre dei loro atti di nascita.
Angela rimase vedova abbastanza presto, perdendo il marito nel 1871, deceduto a Santeramo.

Famiglia Galietti – Sangirardi

Domenico Galietti provò a contestare le ultime volontà della cognata adducendo spese sostenute ma che non riuscì a giustificare lecitamente.

Nei primi anni ’20 del novecento fu presidente della Congregazione della Carità il pittore Bartolomeo Paradiso. Era stato nominato a tale incarico dal Consiglio Comunale mentre già rivestiva il ruolo di Vice Sindaco e Assessore allo Stato Civile.
Una persona legata alla famiglia Galietti era il dottor Giuseppe Simone, genero di Angela Sangirardi (non sono riuscito ad identificare con esattezza il nome della moglie). Di lui ho recuperato in passato un paio di articoli in cui viene citato.
Il 18 dicembre 1921 il dottor Giuseppe Simone morì . Anche lui lasciò l’eredità alla Congregazione della Carità, denaro per circa un milione di lire. Il denaro era custodito in una cassaforte, dal quale sparì misteriosamente. Proprio Bartolomeo Paradiso scoprì il furto ritrovando nella cassaforte solo 37 lire di bronzo. Durante l’indagine vennero arrestati la domestica di Giuseppe Simone e tre suoi nipoti.

La Congregazione di Carità fu assorbita dall’E.C.A. (Ente Comunale di Assistenza, sciolto verso la fine degli anni ‘80). In seguito, una parte della Masseria e della Chiesetta è passata in proprietà al comune nel luglio 1978.

A Giuseppe Simone è dedicata la piazza del municipio di Santeramo e porta il suo nome anche la Fondazione Città di Santeramo – Giuseppe Simone e Vito Calabrese, la cui costituzione e statuto furono approvati il 7 dicembre 2009 dal Consiglio comunale per la gestione dei servizi sociali non aventi rilevanza economica nel Comune con un fondo patrimoniale di 5000 euro.

La Masseria Galietti attualmente appartiene, almeno in parte, al Comune di Santeramo, e da anni attende una giusta riqualificazione dopo i diversi tentativi avviati nel 2010. Il complesso all’interno è diviso da un muro in tufo che delimita la parte privata e quella di proprietà comunale, per questo motivo sia la cappella che parte della masseria risultano divise in parti uguali. E col tempo che passa l’opera di vandali incide negativamente sulla struttura.
Se devo ammetterlo non l’ho mai visitata. Ricordo quando da bambino percorrevo probabilmente la strada adiacente a quel bosco con lo scuolabus, altri tempi, altre sensazioni. Un tesoro verde per Santeramo.

Fonti consultate

La Congregazione di Carità di Santeramo appellata contro il Sig. Domenico Galietti appellante, Avv. Emanuele Pettinicchio, Nicola Netti, Stab. Tip. Gius. Laterza & Figli, Bari, maggio 1903
Paradiso Bartolomeo: Biografia, Miky, Santeramo.biz, consultato il 10/03/2018
Azzerato il consiglio di amministrazione della Fondazione Giuseppe Simone e Vito Calabrese, SanteramoLive.it, 19/05/2011, consultato il 11/03/2018
Progetto recupero Masseria Galietti, Frap, Comune di Santeramo in Colle, 09/07/2010, consultato il 15/03/2018
Due finanziamenti per bosco Galietti, Comune di Santeramo in Colle, 17/11/2010, consultato il 15/03/2018

Verified by MonsterInsights