Violenza carnale tra un sedicenne e una dodicenne

Una fonte di informazioni storiche, oltre che i libri, sono i quotidiani che hanno raccontato negli anni i fatti di cronaca locale. Prima de La Gazzetta del Mezzogiorno c’era il Corriere delle Puglie, di cui sono disponibili le versioni digitalizzate a partire dal 1887.

Vediamo ora un caso che ha riguardato un concittadino santermano accusato di violenza carnale. Felice Natuzzi era figlio di Erasmo Natuzzi e Maria Lucia Vignola. una coppia di contadini.

Corriere delle Puglie del 13/02/1895, p. 2
Corriere Giudiziario
Corte d’Assise

Presidente cav. Pietro Pallone.
P.M. Sostituto procuratore del Re De Francesco.
Ieri alla nostra Corte furono trattate due cause, la prima a carico di Felice Natuzzi di anni 16 da Santeramo, accusato di violenza carnale in persona della dodicenne Maria Fiorentino. […] Ecco in breve il fatto della causa Felice Natuzzi.
In agro di Santeramo verso le ore 10 antimeridiane del 26 luglio 1894, lavorava il contadino Felice Natuzzi; Maria Fiorentino ragazza sui 12 anni, per recarsi al fondo di suo padre, dovè attraversare un sentiero di campagna, e quindi si incontrò col Felice Natuzzi, il quale nel vederla, le chiese dei zolfanelli [fiammiferi, NdR]. Alla risposta negativa della ragazza, il Felice Natuzzi le si avvicinò, e fermatala, senza preamboli, la gittò per terra, le turò la bocca con un fazzoletto, e poscia sfogò su di lei le sue voglie impudiche. Non contento di ciò, la minacciò e la trattenne seco per parecchie ore, ripetendo sulla malcapitata ragazza i suoi atti di libidine.
Liberatasi finalmente, la povera Maria Fiorentino si recò piangendo al vicino casolare dei coniugi Francesco Fiorentino ed Isabella Nuzzi ed a questi raccontò l’accaduto, i quali in unione del capo guardia municipale e di un tal Saverio Tritto si diedero alla ricerca del reo, che rinvennero e fecero riconoscere dalla ragazza.
Dapprima il Felice Natuzzi negò, ma poscia messo alle strette, sia dal riconoscimento fatto dalla ragazza, e sia dalle tracce del delitto, riscontrate sulla sua persona, finì col confessare, dicendo che la Maria Fiorentino alla sua richiesta, prima si era negata, ma poscia aveva ceduto, raccomandandogli di far presto, potendo sopraggiungere sua madre, o che se aveva commesso quel delitto era stata opera del diavolo che l’aveva accecato.
Ed era naturale, povero Felice Natuzzi, dal momento che tutti e due, non rappresentavano in quel momento che Adamo ed Eva nel paradiso terrestre necessariamente vi subentrò il Diavolo per farli peccare.
Pochi furono i testimoni di carico e di discarico.
La parte civile, brillantemente sostenuta dal signor Campolonghi, chiese ai giurati un verdetto di piena colpabilità nei sensi dell’accusa.
Il P.M., da parte sua non fece che sostenere lo assunto della parte civile.
Il difensore, avv. Squicciarini, invece, dimostrò con minuto e coscienzioso esame sui fatti e sulla generica non potersi nel caso in esame parlare di violenza carnale, e quindi chiese ai giurati l’assoluzione del Felice Natuzzi.
I giurati al contrario, ritennero il Felice Natuzzi, responsabile di ratto e congiunzione carnale, con violenze e minacce, e con l’aggravante della lesione derivatane, in concorso di attenuanti, e quindi la corte condannò il Felice Natuzzi a cinque anni di reclusione e pene accessorie di lire 500 alla parte civile.

tratto e adattato da Corriere delle Puglie del 13/02/1895, p. 2

In seguito Felice Natuzzi fece ricorso alla Corte di Cassazione, ma non per richiedere la totale assoluzione…

La Cassazione unica: periodico giurdico di Roma. Parte penale, Volume 6, Tipografia della Camera dei deputati, 1895
Sezione I penale 1 maggio 1895, a. 821
Pres. Canonico – Rel. Smilari – P.M. Panighetti

Ric. Natuzzi (avv. De Siano)

Violenza carnale – Ratto per libidine – Fatto unico – Concorso formale.

A – Chi dopo di avere con atti di violenza obbligato a congiunzione carnale una giovinetta, la trattiene con sè per qualche ora a fine di continuare nell’atto turpe, non può essere ritenuto colpevole di due reati distinti, di violenza carnale e di ratto, in modo da permettere due separate condanne (Cod. pen., art. 78, 331, 340). 

La Corte d’Assise di Bari, con sentenza 12 febbraio 1895, condannava il sedicenne Felice Natuzzi alla reclusione per la durata di anni cinque, e ad una indennità di lire 500, in linea provvisoria, verso la parte civile, come colpevole di violenta congiunzione carnale e di ratto a fine di libidine, con lesione personale, in danno di Maria Fiorentino, anch’essa minore.
Contro questa sentenza ha prodotto il ricorso il Natuzzi, denunziando la violazione dell’art. 78 cod. pen. sulla considerazione che essendo unico il fatto, la pena da applicargli doveva essere anche unica ai sensi del citato articolo e non punito, nello stesso tempo per la violenza carnale e per il ratto a fine di libidine.
A – Considerato che unico deve ritenersi il fatto compiuto dal Natuzzi, nel senso che il suo operato non ebbe altro scopo che quello di congiungersi carnalmente con la Fiorentino. Se non che, avendola egli obbligata a rimanere con sè qualche ora per la continuazione dell’atto turpe, la Sezione di accusa prima ed i giurati dopo, ritennero due reati distinti, quello della violenza carnale e l’altro del ratto a fine di libidine, con l’ aggravante per entrambi della lesione personale, di cui all’art. 351 Cod. pen. Però questa duplicità di reato, bene o malamente ritenuta in linea di fatto, non poteva in diritto dare luogo a due distinte condanne. L’articolo 78 del Codice penale sopra citato lo dichiara espressamente: “Colui, si legge in esso, che con un medesimo fatto viola diverse disposizioni di legge, è punito secondo la disposizione che stabilisce la pena più grave“.
Considerato che per stabilire l’unicità della pena secondo il citato articolo bisogna riavviare la causa ad altra Corte di assise per giudicare su esso senza l’intervento dei giurati.
Per questi motivi: cassa

tratto e adattato da La Cassazione unica: periodico giurdico di Roma. Parte penale, Volume 6, Tipografia della Camera dei deputati, 1895, p. 941

Dopo la condanna Felice Natuzzi finì nelle carceri giudiziarie di Trani e non rivide la libertà. Morì in carcere il 7 febbraio 1896 a soli 18 anni.

Fonti consultate

Corriere delle Puglie del 13/02/1895, p. 2
La Cassazione unica: periodico giurdico di Roma. Parte penale, Volume 6, Tipografia della Camera dei deputati, 1895, p. 941
La Corte suprema di Roma raccolta periodica delle sentenze della Corte di cassazione di Roma, F.lli Pallotta, 1895, p. 384

Verified by MonsterInsights